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| Condizioni Generali di Contratto di
Vendita di pacchetti turistici |
1. PREMESSA. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO
Premesso che:
a) l’organizzatore ed il venditore del pacchetto turistico, cui il consumatore
si rivolge, devono essere in possesso dell’autorizzazione amministrativa
all’espletamento delle loro attività;
b) il consumatore ha diritto di ricevere copia del contratto di vendita di
pacchetto turistico (ai sensi dell’art.85 Cod. Consumo), che è documento
indispensabile per accedere eventualmente al Fondo di Garanzia di cui all’art.
18 delle presenti Condizioni generali di contratto. La nozione di pacchetto
turistico (art. 84 Cod. Consumo) è la seguente: i pacchetti turistici hanno ad
oggetto i viaggi, le vacanze ed i circuiti “tutto compreso”, risultanti dalla
prefissata combinazione di almeno due degli elementi di seguito indicati,
venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfetario, e di durata superiore
alle 24 ore ovvero estendentisi per un periodo di tempo comprendente almeno una
notte: a) trasporto;
b) alloggio; c) servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio
(omissis) ... che costituiscano parte significativa del “pacchetto turistico”.
I contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo servizio di trasporto, di
soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio turistico, non potendosi
separare come fattispecie negoziale di pacchetto turistico, sono disciplinati
dalle seguenti disposizioni della CCV: art.1, n.3 e n.6; artt. da 17 a 23;
artt. da 24 a 31, per quanto concerne le previsioni diverse da quelle relative
al contratto di organizzazione nonché dalle altre pattuizioni specificamente
riferite alla vendita del singolo servizio oggetto di contratto.
2. FONTI LEGISLATIVE
La compravendita di pacchetto turistico, sia che abbia ad oggetto servizi da
fornire in territorio nazionale che estero, sarà disciplinato dalla L.
27/12/1977 n°1084 di ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale
relativa al contratto di viaggio (CCV) firmata a Bruxelles il 23.4.1970 in
quanto applicabile nonché dal Codice del Consumo.
3. INFORMAZIONE OBBLIGATORIA - SCHEDA TECNICA
1.Organizzazione LIBERATORE VIAGGI, Via Italia, 44 Monza
2. Autorizzazione amministrativa n. 69949/07
3. Polizza assicurativa RC n.168790 stipulata con Mondial Assistance s.p.a. in
conformità con quanto previsto dagli articoli 94 e 95 Cod. Cons.
4. Le modalità e condizioni di sostituzione sono disciplinate dall’articolo 89
Cod. Cons.
5. I vettori con cui si effettueranno il/i Vostro/i trasferimenti saranno
indicati nel foglio di conferma; eventuali variazioni Vi verranno comunicate
tempestivamente, nel rispetto della normativa vigente.
4. PRENOTAZIONI
La domanda di prenotazione dovrà essere redatta su apposito modulo
contrattuale, se del caso elettronico, compilato in ogni sua parte e
sottoscritto dal cliente, che ne riceverà copia. L’accettazione delle
prenotazioni si intende perfezionata, con conseguente conclusione del
contratto, solo nel momento in cui l’organizzatore invierà relativa conferma,
anche a mezzo sistema telematico, al cliente presso l’agenzia di viaggi
venditrice. Le indicazioni relative al pacchetto turistico non contenute nei
documenti contrattuali, negli opuscoli ovvero in altri mezzi di comunicazione
scritta, saranno fornite dall’organizzatore in regolare adempimento degli
obblighi previsti a proprio carico dall'art. 87 comma 2 Cod. Cons. prima
dell’inizio del viaggio.
5. PAGAMENTI
Tutti i prezzi esposti sono espressi in Euro (€)La misura dell’acconto, fino ad
un massimo del 30% del prezzo del pacchetto turistico, da versare all’atto
della prenotazione ovvero all’atto della richiesta impegnativa e la data entro
cui prima della partenza dovrà essere effettuato il saldo, risultano dal sito
web, opuscolo o quanto altro. Il mancato pagamento delle somme di cui sopra
alle date stabilite costituisce clausola risolutiva espressa tale da
determinarne, da parte dell’agenzia intermediaria e/o dell’organizzatore la
risoluzione di diritto.
6. PREZZO
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con riferimento
a quanto indicato nel sito web o catalogo o programma fuori catalogo ed agli
eventuali aggiornamenti degli stessi precedentemente elencati e successivamente
intervenuti. Esso potrà essere variato fino a 20 giorni precedenti la partenza
e soltanto in conseguenza alle variazioni di: - costi di trasporto, incluso il
costo del carburante; - diritti e tasse su alcune tipologie di servizi
turistici quali imposte, tasse di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti
e negli aeroporti; - tassi di cambio applicati al pacchetto in questione. Per
tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed ai costi di cui sopra
in vigore alla data di pubblicazione del programma come riportata nella scheda
tecnica del sito web o catalogo ovvero alla data riportata negli eventuali
aggiornamenti di cui sopra. Le oscillazioni incideranno sul prezzo forfetario
del pacchetto turistico nella percentuale espressamente indicata nella scheda
tecnica del sito web o catalogo o programma fuori catalogo.
7. MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA DELLA PARTENZA
Prima della partenza l'organizzatore o il venditore che abbia necessità di
modificare in modo significativo uno o più elementi del contratto, ne dà
immediato avviso in forma scritta al consumatore, indicando il tipo di modifica
e la variazione del prezzo che ne consegue. Ove non accetti la proposta di
modifica di cui al comma 1, il consumatore potrà esercitare alternativamente il
diritto di riacquisire la somma già pagata o di godere dell’offerta di un
pacchetto turistico sostituivo. Il consumatore può esercitare i diritti sopra
previsti anche quando l’annullamento dipenda dal mancato raggiungimento del
numero minimo di partecipanti previsto nel sito web o catalogo o nel Programma
fuori catalogo, o da casi di forza maggiore e caso fortuito, relativi al
pacchetto turistico acquistato. Per ogni modifica relativa ad una prenotazione
già confermata sarà addebitato l’importo di € 20 a titolo di corrispettivo per
la modifica stessa. Per ogni modifica richiesta dal consumatore relativa a
qualsivoglia cambio vettore, sarà addebitato l’importo richiesto dal vettore
stesso.
8. RECESSO DEL CONSUMATORE
Il consumatore può recedere dal contratto, senza pagare penali, nelle
seguenti ipotesi: - aumento del prezzo di cui al precedente art. 6 in misura
eccedente il 10%; - modifica in modo significativo di uno o più elementi del
contratto oggettivamente configurabili come fondamentali ai fini della
fruizione del pacchetto turistico complessivamente considerato e proposta
dall’organizzatore dopo la conclusione del contratto stesso ma prima della
partenza e non accettata dal consumatore. Nei casi di cui sopra, il consumatore
ha alternativamente diritto: - ad usufruire di un pacchetto turistico
alternativo, senza supplemento di prezzo o con la restituzione dell'eccedenza
di prezzo, qualora il secondo pacchetto turistico abbia valore inferiore al
primo; - alla restituzione della sola parte di prezzo già corrisposta. Tale
restituzione dovrà essere effettuata entro sette giorni lavorativi dal momento
del ricevimento della richiesta di rimborso. Il consumatore dovrà dare
comunicazione della propria decisione (di accettare la modifica o di recedere)
entro e non oltre due giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l’avviso
di aumento o di modifica. In difetto di espressa comunicazione entro il termine
suddetto, la proposta formulata dall’organizzatore si intende accettata. Al
consumatore che receda dal contratto prima della partenza al di fuori delle
ipotesi elencate al primo comma, saranno addebitati – indipendentemente dal
pagamento dell’acconto di cui all’art. 5/1° comma – il costo individuale di
gestione pratica e la penale nella misura indicata nella scheda tecnica del
programma di viaggio o viaggio su misura. Nel caso di gruppi precostituiti tali
somme verranno concordate di volta in volta alla firma del contratto. Al
cliente che receda dal contratto prima della partenza al di fuori dei casi
elencati ai precedenti commi del presente articolo, saranno addebitati a titolo
di penale, indipendentemente dal pagamento dell’acconto previsto all’art. 5, 1°
comma, le quote di iscrizione, i premi assicurativi e le seguenti percentuali
della quota di partecipazione, calcolate in base a quanti giorni prima
dell’inizio del viaggio è avvenuto l’annullamento (il calcolo dei giorni non
include quello del recesso, la cui comunicazione deve pervenire in un giorno
lavorativo antecedente quello d’inizio del viaggio): 1- Soggiorni e pacchetti
turistici più servizi a terra: - 15% della quota di partecipazione fino a 30
giorni prima della partenza - 30% della quota di partecipazione da 29 a 20
giorni prima della partenza - 50% della quota di partecipazione da 19 a 10
giorni prima della partenza - 75% della quota di partecipazione da 9 a 3 giorni
prima della partenza - Dopo tale termine non è previsto alcun rimborso, così
come se il partecipante dovesse rinunziare a soggiorno iniziato. 2-
Biglietteria web - 100% di penale già alla conferma della prenotazione Per
tutte le combinazioni nessun rimborso sarà accordato a chi non si presenta alla
partenza o rinuncerà durante lo svolgimento del viaggio stesso. Le medesime
somme dovranno essere corrisposte da chi non potesse effettuare il viaggio per
mancanza o irregolarità dei previsti documenti personali richiesti.
9. MODIFICHE DOPO LA PARTENZA
L’organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell’impossibilità di
fornire per qualsiasi ragione, tranne che per un fatto proprio del consumatore,
una parte essenziale dei servizi contemplati in contratto, dovrà predisporre
soluzioni alternative, senza supplementi di prezzo a carico del contraente e
qualora le prestazioni fornite siano di valore inferiore rispetto a quelle
previste, rimborsarlo in misura pari a tale differenza. Qualora non risulti
possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione predisposta
dall’organizzatore venga rifiutata dal consumatore per seri e giustificati
motivi, l’organizzatore fornirà senza supplemento di prezzo, un mezzo di
trasporto equivalente a quello originario previsto per il ritorno al luogo di
partenza o al diverso luogo eventualmente pattuito, compatibilmente alle
disponibilità del mezzo e di posti e lo rimborserà nella misura della
differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni
effettuate fino al momento del rientro anticipato.
10. SOSTITUZIONI
Il cliente rinunciatario può farsi sostituire da altra persona sempre che: a.
l’organizzatore ne sia informato per iscritto almeno 4 giorni lavorativi prima
della data fissata per la partenza, ricevendo contestualmente comunicazione
circa le generalità del cessionario; b. il sostituto soddisfi tutte le
condizioni per la fruizione del servizio (ex art. 89 Cod. Cons.) ed in
particolare i requisiti relativi al passaporto, ai visti, ai certificati
sanitari; c. il soggetto subentrante rimborsi all’organizzatore tutte le spese
aggiuntive sostenute per procedere alla sostituzione nella misura che gli verrà
quantificata prima della cessione. Il cedente ed il cessionario sono
solidalmente responsabili per il pagamento del saldo del prezzo nonché degli
importi di cui alla lettera c) del presente articolo. d. L’eventuale terzo
fornitore (esempio:vettore) accetti la sostituzione del nominativo.
Nell’ipotesi in cui un terzo fornitore (es. compagnie aeree) non accetti la
modifica del nominativo del cessionario, l’organizzatore non sarà ritenuto
responsabile dell’eventuale mancata accettazione delle modifiche da parte dello
stesso.
11. OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI
I partecipanti dovranno essere muniti di passaporto individuale o di altro
documento valido per tutti i paesi toccati dall’itinerario, nonché dei visti di
soggiorno e di transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente
richiesti. Essi inoltre dovranno attenersi all’osservanza della regole di
normale prudenza e diligenza ed a quelle specifiche in vigore nei paesi
destinazione del viaggio, a tutte le informazioni fornite loro
dall’organizzatore, nonché ai regolamenti ed alle disposizioni amministrative o
legislative relative al pacchetto turistico. I partecipanti saranno chiamati a
rispondere di tutti i danni che l’organizzatore dovesse subire a causa della
loro inadempienza alle sopra esaminate obbligazioni. Il consumatore è tenuto a
fornire all’organizzatore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in
suo possesso utili per l’esercizio del diritto di surroga di quest’ultimo nei
confronti dei terzi responsabili del danno ed è responsabile verso
l’organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Il
consumatore comunicherà altresì per iscritto all’organizzatore, all’atto della
prenotazione, le particolari richieste personali che potranno formare oggetto
di accordi specifici sulle modalità del viaggio, sempre che ne risulti
possibile l’attuazione.
12. CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA
La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita nel sito
web od in altro materiale informativo soltanto in base alle espresse e formali
indicazioni delle competenti autorità del paese in cui il servizio è erogato.
In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche
Autorità dei paesi anche membri della UE cui il servizio si riferisce,
l’organizzatore si riserva la facoltà di riportare nel sito web o depliant una
descrizione fornita direttamente dalla struttura ricettiva, tale da permettere
una valutazione e conseguente accettazione della stessa da parte del
consumatore.
13. REGIME DI RESPONSABILITÀ
L’organizzatore risponde dei danni arrecati al consumatore a motivo
dell’inadempimento totale o parziale delle prestazioni contrattualmente dovute,
sia che le stesse vengano effettuate da lui personalmente che da terzi
fornitori dei servizi, a meno che provi che l’evento è derivato da fatto del
consumatore (ivi comprese iniziative autonomamente assunte da quest’ultimo nel
corso dell’esecuzione dei servizi turistici) o da circostanze estranee alla
fornitura delle prestazioni previste in contratto, da caso fortuito, da forza
maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso organizzatore non poteva, secondo
la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere. Il venditore
presso il quale sia stata effettuata la prenotazione del pacchetto turistico
non risponde in alcun caso delle obbligazioni nascenti dall’organizzazione del
viaggio, ma è responsabile esclusivamente delle obbligazioni nascenti dalla sua
qualità di intermediario e comunque nei limiti per tale responsabilità previsti
dalle norme vigenti in materia.
14. LIMITI DEL RISARCIMENTO
Il risarcimento per danni alla persona non può in ogni caso essere superiore ai
limiti previsti dalle convenzioni internazionali cui prendono parte Italia e
Unione Europea in riferimento alle prestazioni il cui inadempimento ne ha
determinato la responsabilità. In ogni caso il limite risarcitorio non può
superare l’importo di 50.000 Franchi oro Germinal per danni alle persone, 2.000
Franchi oro Germinal per danno alle cose, 5000 Franchi oro Germinal per
qualsiasi altro danno (art. 13 n° 2 CCV).
15. OBBLIGO DI ASSISTENZA
L’organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza al consumatore
imposte dal criterio di diligenza professionale esclusivamente in riferimento
agli obblighi a proprio carico per disposizione di legge o di contratto.
L’organizzatore ed il venditore sono esonerati dalle rispettive responsabilità
(artt. 13 e 14 delle presenti Condizioni Generali quando la mancata od inesatta
esecuzione del contratto è imputabile al consumatore o è dipesa dal fatto di un
terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero da un caso fortuito o di
forza maggiore.
16. RECLAMI E DENUNCE
Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve essere contestata dal
consumatore senza ritardo affinché l’organizzatore, il suo rappresentante
locale o l’accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio. Il consumatore
dovrà – a pena di decadenza - altresì sporgere reclamo mediante l’invio di una
raccomandata, con avviso di ricevimento, all’organizzatore o al venditore,
entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data del rientro presso la
località di partenza.
17. ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI RIMPATRIO
Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile, ed anzi consigliabile,
stipulare al momento della prenotazione presso gli uffici dell’organizzatore o
del venditore speciali polizze assicurative contro le spese derivanti
dall’annullamento del pacchetto, infortuni e bagagli. Sarà altresì possibile
stipulare un contratto di assistenza che copra le spese di rimpatrio in caso di
incidenti e malattie.
18. FONDO DI GARANZIA
E’ istituito presso la Direzione Generale per il Turismo del Ministero delle
Attività Produttive il Fondo Nazionale di Garanzia cui il consumatore può
rivolgersi (ai sensi dell’art.100 Cod. Consumo), in caso di insolvenza o di
fallimento dichiarato del venditore o dell’organizzatore, per la tutela delle
seguenti esigenze: a) rimborso del prezzo versato; b) suo rimpatrio nel caso di
viaggi all’estero Il fondo deve altresì fornire un’immediata disponibilità
economica in caso di rientro forzato di turisti da Paesi extracomunitari in
occasione di emergenze imputabili o meno al comportamento dell’organizzatore.
Le modalità di intervento del Fondo sono stabilite con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri del 23/07/99, n. 349 G.U. n. 249 del 12/10/1999.
ADDENDUM
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI SINGOLI SERVIZI TURISTICI
A) DISPOSIZIONI NORMATIVE I contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo
servizio di trasporto, di soggiorno, ovvero di qualunque altro separato
servizio turistico, non potendosi configurare come fattispecie negoziale di
organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto turistico, sono disciplinati
dalle seguenti disposizioni della CCV: art. 1, n.3 e n.6; artt. da 17 a 23;
artt. da 24 a 31, per quanto concerne le previsioni diverse da quelle relative
al contratto di organizzazione nonché dalle altre pattuizioni specificamente
riferite alla vendita del singolo servizio oggetto di contratto.
B) CONDIZIONI DI CONTRATTO A tali contratti sono altresì applicabili le
seguenti clausole delle condizioni generali di contratto di vendita di
pacchetti turistici sopra riportate: art. 4 1° comma; art. 5; art. 7; art.8;
art.9; art. 10 1° comma; art. 11; art. 15; art. 17. L’applicazione di dette
clausole non determina assolutamente la configurazione dei relativi contratti
come fattispecie di pacchetto turistico. La terminologia delle citate clausole
relativa al contratto di pacchetto turistico (organizzatore. viaggio ecc.) va
pertanto intesa con riferimento alle corrispondenti figure del contratto di
vendita di singoli servizi turistici (venditore, soggiorno ecc.).
COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA ai sensi dell'articolo 17 della legge n.38/2006
La legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la
prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all'estero.
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